CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI SERVIZI
ASTEA Partners Società Benefit s.r.l.
Art. 1 – Prevalenza delle presenti condizioni Il Cliente prende atto e accetta che le presenti Condizioni Generali prevalgono su qualsiasi condizione generale d'acquisto del Cliente stesso, ancorché successive. Deroghe specifiche sono ammesse esclusivamente mediante accordo scritto, sottoscritto da entrambe le parti ai sensi dell'art. 1341 c.c. Le clausole ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c. (limitazione di responsabilità, decadenze, foro esclusivo) sono specificamente approvate per iscritto.
Art. 2 – Pagamenti e interessi di mora Le fatture sono pagabili entro 30 giorni dalla data di emissione, salvo diverso termine concordato per iscritto, in conformità al D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. 192/2012 (recepimento Direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nei rapporti tra imprese). In caso di ritardo, maturano automaticamente interessi di mora nella misura del tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali (tasso legale per transazioni commerciali tra imprese), senza necessità di costituzione in mora. È fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c., nonché il rimborso delle spese di recupero in misura forfettaria non inferiore a € 40,00 per fattura, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2002. In caso di inadempimento, ASTEA Partners Società Benefit s.r.l. si riserva la facoltà di sospendere le prestazioni, previa comunicazione scritta con preavviso di 5 giorni lavorativi, ai sensi dell'art. 1460 c.c.
Art. 3 – Recupero crediti Trascorsi 60 giorni dalla scadenza senza che il pagamento sia pervenuto, ASTEA Partners Società Benefit s.r.l. potrà avvalersi di procedure di recupero stragiudiziale o giudiziale del credito, ivi incluso il ricorso al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. Tutte le spese di recupero, legali e procedurali, saranno poste a carico del Cliente ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/2002 e dell'art. 91 c.p.c.
Art. 4 – Ritenute fiscali e operazioni internazionali Nelle transazioni con soggetti non residenti in Italia, eventuali ritenute alla fonte applicate dalla legislazione del Paese del Cliente sono a esclusivo carico del Cliente medesimo. Il corrispettivo contrattuale si intende al lordo di qualsiasi ritenuta, che il Cliente si obbliga a versare alle competenti autorità fiscali locali, fornendo ad ASTEA Partners Società Benefit s.r.l. la relativa attestazione. Nelle operazioni intracomunitarie si applicano le disposizioni del D.P.R. 633/1972 e del Regolamento UE 282/2011; nelle operazioni extracomunitarie si applica il regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 7-ter D.P.R. 633/1972. ASTEA Partners Società Benefit s.r.l. non risponde di oneri fiscali derivanti dall'ordinamento giuridico del Paese del Cliente.
Art. 5 – Natura dell'obbligazione e responsabilità Le prestazioni di ASTEA Partners Società Benefit s.r.l. costituiscono obbligazioni di mezzi ai sensi dell'art. 1176 c.c., con applicazione della diligenza qualificata del professionista. ASTEA Partners Società Benefit s.r.l. non assume obbligazioni di risultato, salvo diversa pattuizione scritta. La responsabilità contrattuale è limitata ai danni diretti e prevedibili al momento della conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 1225 c.c., ed è comunque contenuta entro il valore del corrispettivo contrattuale annuo. Sono esclusi i danni indiretti, il lucro cessante e il danno da perdita di chance, salvo dolo o colpa grave. ASTEA Partners Società Benefit s.r.l. non è soggetta a rivalsa da parte del Cliente in procedimenti instaurati da terzi consumatori finali nei confronti del Cliente stesso. Nei rapporti con consumatori finali si applica il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) e la responsabilità non può essere limitata oltre i termini ivi previsti.
Art. 6 – Reclami e decadenza I reclami relativi a vizi o difformità delle prestazioni devono essere comunicati per iscritto — anche a mezzo PEC o altro strumento che garantisca la prova della ricezione — entro 8 giorni dalla consegna del deliverable o dalla conclusione della prestazione, ai sensi dell'art. 1667 c.c. (applicabile per analogia ai contratti d'opera intellettuale). I reclami relativi a vizi occulti devono essere comunicati entro 8 giorni dalla scoperta. La garanzia per i vizi si prescrive in 2 anni dalla consegna, ai sensi dell'art. 1667 c.c. Per i rapporti con consumatori finali si applicano i termini di cui agli artt. 128 e ss. D.Lgs. 206/2005.
Art. 7 – Legge applicabile, foro competente e risoluzione alternativa delle controversie Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per le controversie con clienti professionali (B2B) è competente in via esclusiva il Tribunale di Spoleto. Per le controversie con consumatori finali è competente il tribunale del luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), D.Lgs. 206/2005. Ai sensi del Regolamento UE 524/2013, si informa che la Commissione Europea ha istituito una piattaforma online per la risoluzione alternativa delle controversie (ODR) accessibile all'indirizzo ec.europa.eu/consumers/odr. Ai sensi dell'art. 141-sexies D.Lgs. 206/2005, ASTEA Partners Società Benefit s.r.l. aderisce alla procedura di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010 come condizione di procedibilità nelle materie ivi previste.